Tendenzialmente il principio è che il diritto alla riservatezza per quanto concerne i fatti attinenti alle proprio vicende private (vicende collegatisi prevalentemente alla sfera intima e familiare), potrà venir sacrificato (nel conflitto con il diritto alla libera manifestazione del pensiero) soltanto in presenza di interessi superiori: quali ad esempio quello alla conoscenza di fatti di interesse generale.
Non si può dire che, nel caso da Lei esposto, siano integrati simili presupposti. Pertanto la sua riservatezza, non potendo essere ingiustificatamente violata, trova protezione nel nostro sistema.